Il Decreto Legislativo 23 febbraio 2023, n. 18, entrato in vigore il 21 marzo 2023, sostituisce il D.Lgs. 31/2001 e attua la Direttiva (UE) 2020/2184, finalizzata a migliorare la qualità delle acque potabili in Europa.
Ecco le principali novità introdotte.
Inquadramento normativo
Il Decreto Legislativo 23 febbraio 2023, n. 18, disciplina la qualità delle acque potabili. Le definizioni, riportate all’articolo 2, nello specifico aiutano a comprendere cosa si intende per “acque destinate al consumo umano”.
Si tratta di tutte quelle:
- trattate o non trattate, destinate a uso potabile, per la preparazione di cibi, bevande o per altri usi domestici, in locali sia pubblici che privati, a prescindere dalla loro origine, siano esse fornite tramite una rete di distribuzione, mediante cisterne o in bottiglie o contenitori, comprese le acque di sorgente;
- utilizzate in un’impresa alimentare e incorporate negli alimenti o prodotti destinati al consumo umano nel corso della loro produzione, preparazione, trattamento, conservazione o immissione sul mercato.
Analogamente a quanto riportato per l’art. 2 (definizioni), anche per quanto riguarda il campo di applicazione il Decreto procede “per esclusione”, precisando che gli obblighi riportati non si applicano ad altre definite tipologie di acque.
Gli obblighi generali del Decreto Legislativo 18/2023
Il D. Lgs. n.18/2023, all’articolo 4 (Obblighi generali), afferma che le acque destinate al consumo umano devono essere “salubri e pulite”, equiparando, di fatto, il concetto di salubrità a quello di potabilità. Per definirsi tali e osservare i requisiti minimi previsti dal Decreto, tali acque devono soddisfare diversi requisiti. Il primo, ad esempio, riguarda il fatto di non contenere microrganismi, virus, parassiti e altre sostanze, in quantità o concentrazioni tali da rappresentare un pericolo per la salute umana. Inoltre:
- devono soddisfare i requisiti minimi stabiliti all’allegato I (ovvero, nello specifico, i parametri microbiologici, i parametri chimici e i parametri pertinenti per la valutazione e gestione del rischio dei sistemi di distribuzione interni);
- devono essere conformi ai valori per parametri supplementari, non riportati nell’allegato I e fissati ai sensi dell’articolo 12, comma 13;
- devono essere adottate le misure necessarie previste agli articoli dal 5 al 15.
I limiti di riferimento
Il Decreto stabilisce nuovi parametri di riferimento, tra cui la Legionella (con un limite di 1000 UFC/l) e il piombo (limite di 5 µg/l). Viene introdotto per la prima volta l’obbligo di monitorare la Legionella nell’acqua destinata al consumo umano, legando la sua presenza alla salubrità dell’acqua. È fondamentale adottare misure preventive per garantire che l’acqua rispetti gli standard di sicurezza.
Piani di Sicurezza dell’Acqua (PSA)
Una novità significativa è l’obbligo per i gestori degli impianti idrici di per i gestori degli impianti idrici di redigere i Piani di Sicurezza dell’Acqua (PSA). Questi piani sono fondamentali per garantire che l’acqua distribuita sia sempre sicura. La valutazione del rischio sarà obbligatoria entro il 12 gennaio 2029, in determinate classi di priorità delle strutture.
Conclusioni
Il Decreto Legislativo 18/2023 rappresenta un passo decisivo per la gestione sicura delle acque potabili in Italia. Con l’introduzione dei Piani di Sicurezza dell’Acqua e misure di prevenzione della Legionella, la normativa garantisce una maggiore sicurezza dell’acqua potabile, riducendo i rischi per la salute pubblica.